[A] Se rientrino nell’ambito dei gravi illeciti professionali le condotte penalmente rilevanti poste in essere da persone fisiche ma riferibili all’impresa. [B] Se ai fini del grave illecito professionale rilevi che l’illecito penale sia stato commessa dalla persona fisica per interesse proprio ovvero per avvantaggiare la società di appartenenza. [C] Se i gravi illeciti professionali debbano necessariamente essere commessi dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016.
SENTENZA N. ****
A. Rientrano nell’ambito dei gravi illeciti professionali sia le condotte imputabili direttamente all’operatore economico persona giuridica (es. le risoluzioni contrattuali, le penali, le annotazioni nel casellario informatico) sia i comportamenti posti in essere da persone fisiche ma riferibili all’impresa, ed in partico...